2026-08-24 09:00:00

USR LOMBARDIA - PAVIA Reclutamento “mini-call veloce 2026/27” - Rettifica Individua sede - Pavia

Procedura ex art. 5, comma 5, d.l. 44/2023 - cd “mini-call veloce 2026/27” – Individua sede - Rettifica Pavia

Pubblichiamo parte del testo dell'USR LOMBARDIA

DISPONE

1) I docenti di cui all’allegato elenco sono individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato, a decorrere dall’a.s. 2026/27, sulla classe di concorso/tipologia di posto ADEE, nella provincia di Pavia, nella sede rispettivamente indicata.

2) L’elenco allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, sostituisce l’elenco allegato al provvedimento 21 agosto 2026, DRLO 44766, limitatamente alla provincia di Pavia.

3) In conformità a quanto previsto dall’articolo 399, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 297 del 1994, introdotto dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 45 del 2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 2025 e dall’allegato “A” del D.M. 136/2026, paragrafi A.7 e A.7.1, “i docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato – ovvero a tempo determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 2, e dell’articolo 18-bis, commi 4 6 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 – sono tenuti ad accettare esplicitamente la sede scolastica entro cinque giorni dall’assegnazione stessa”.

La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina, determina la decadenza dall’incarico conferito e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell’insegnamento per il quale la nomina è stata conferita.

Conformemente a quanto previsto dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la mancata assunzione in servizio entro il termine stabilito comporta la decadenza dalla nomina conseguita.

L’accettazione dell’assegnazione della sede scolastica comporta l’impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere qualsivoglia tipo di incarichi di supplenza per l’anno scolastico di riferimento; comporta altresì l’immediata cancellazione dagli elenchi regionali di cui al decreto ministeriale n. 68 del 2026 in cui l’aspirante sia eventualmente inserito. La decorrenza dei contratti sottoscritti non può comunque essere anteriore alla data del 1° settembre. 

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